Art. 2 — Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 4 maggio 2003
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 4 maggio 2003
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2003 al 4 maggio 2003. 100 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Il quinto comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente: "Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.". La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sulla pubblicita' presso gli operatori sanitari, comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dal comma 1.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2003-03-03;32~art2 · fonte del testo
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