Art. 6 — Erogazione di medicinali

Fatti salvi i casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il farmacista puo' consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione terapeutica, dandone comunicazione al medico prescrittore.

Testo vigente dal 20 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;362~art6 · fonte del testo