Art. 5 — Medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea

All'articolo 2, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati". All'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, le parole: "al 6 giugno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2001".

Testo vigente dal 20 ottobre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;362~art5 · fonte del testo