Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996. A decorrere dal 30 giugno 1997 non e' ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ((ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995)). Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purche' non destinati alle entrate dello Stato, sono inglobati nella tariffa dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 30 giugno 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato. ((2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi.")) Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorita' per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (( L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9. ))

Testo vigente dal 15 novembre 1996

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 174/1998

    Questione infondata
    20 maggio 1998

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 13 settembre 1996, n. 473 (Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche), conv., con modif., nella l. 14 novembre 1996, n. 577, nella parte in cui dispone che "gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996", in quanto - posto che il predetto provvedimento opera sulle tariffe elettriche, espressione della potestà tariffaria allora spettante al CIP, e non assume dunque alcun carattere tributario, costituendo la tariffa, bensì, un prezzo pubblico imposto in base alla legge, soggetto ai vincoli dell'art. 23 Cost., ma non un'imposta, cui si applichino i precetti dell'art. 53 Cost., che valgono solo per la materia propriamente tributaria - la disposizione impugnata non impone retroattivamente una prestazione di natura tributaria, bensì costituisce espressione del potere tariffario già oggetto della disciplina di cui all'art. 17 l. n. 41 del 1986, ed è diretta a risolvere, anche in via sostanzialmente interpretativa, la situazione di incertezza circa la durata nel tempo della misura tariffaria adottata nel 1986, eliminando la necessità dell'accertamento amministrativo già demandato al CIPE, e sancendo direttamente (con una scelta volta, come si esprime la premessa del decreto legge, ad assicurare "la trasparenza dei meccanismi tariffari e la tutela degli utenti, senza alterare gli equilibri finanziari del bilancio statale e delle società operanti nel settore") la cessazione degli effetti del provvedimento CIP n. 32 del 1986 a decorrere dal 30 giugno 1986. - S. nn. 72/1969, 173/1994, 311/1995, 521/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1996 al 15 novembre 1996. 49 parole tolte, 97 parole aggiunte.

… le imposte, al di fuori delle tariffe che saranno determinate ai sensi dell'articolo 2aggiunto: , comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481tolto: .aggiunto: , e secondo le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995. Il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, … 1997, in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato. aggiunto: 2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi." Ferme restando le verifiche di competenza dell'Autorita' per l'energia e il gas di … i commi 238 e 240 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. tolto: Al aggiunto: L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, tolto: il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con propri decreti da emanare dopo aver sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche tolto: depurandole anche di tutti gli oneri impropri, provvedendo contestualmente alla soppressione delle agevolazioni alle imprese incompatibili con il regime degli aiuti disciplinato dall'Unione europea aggiunto: di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-13;473~art1 · fonte del testo