Art. 21 — Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

All'articolo 8, comma 2, ((alinea,)) del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024». All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023. 1 parola aggiunta.

All'articolo 8, comma 2, aggiunto: alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-29;198~art21 · fonte del testo