Art. 9 — Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, e' sostituito dal seguente: «((3. Il Presidente)) del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunita', sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.». All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri». L'articolo 3, comma 1, lettera c), (( numero 2))), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, ((e' abrogato)).

Testo vigente dal 30 aprile 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2021 al 30 aprile 2021. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.

L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, e' sostituito dal seguente: «aggiunto: 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, … «nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri». L'articolo 3, comma 1, lettera c), tolto: punto 2 aggiunto: numero 2), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, e' tolto: soppresso aggiunto: abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-03-01;22~art9 · fonte del testo