Art. 7-bis — Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili

1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025"

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 2023 al 28 dicembre 2024. 64 parole aggiunte.

aggiunto: 1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132~art7bis · fonte del testo