1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025";
  • b)all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025"

Testo vigente dal 21 agosto 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2023 al 21 agosto 2024. 69 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: 1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 15 agosto 2025";

aggiunto: b) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162~art8bis · fonte del testo