Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 2026, n. 113
1La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attivita' economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Testo vigente dal 28 giugno 2026
