Art. 5 — Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria
Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 22 dicembre 1996
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Testo vigente dal 22 dicembre 1996
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 22 dicembre 1996. 136 parole tolte.
tolto: Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dai seguenti: " 10. La sezione del controllo in adunanza generale e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. 10-bis. La sezione del controllo in adunanza generale stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le materie di competenza dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-10-23;543~art5 · fonte del testo
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