Art. 4 — Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto

In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ((di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, senza che nel computo siano comprese le somme attribuite per conguagli di esercizi precedenti, hanno facolta' di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004. Per tali fondi si applicano le disposizioni di cui al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.

Testo vigente dal 30 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2004 al 30 maggio 2004. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

In deroga all'articolo 187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, tolto: approvato con aggiunto: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'anno 2004, i comuni con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-03-29;80~art4 · fonte del testo