Art. 4 — Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione

Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, son adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile: successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione. (( Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "6-bis) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100". ))

Testo vigente dal 11 maggio 1997 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1997 al 11 maggio 1997. 1 parola tolta, 79 parole aggiunte.

… operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, tolto: sono aggiunto: son adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civiletolto: ;aggiunto: : successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissioneaggiunto: . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "6-bis) alle societa' con un numero di soci non inferiore a 100".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1997-03-11;50~art4 · fonte del testo