Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 65 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il numero delle delegazioni annuali in cui dove essere ripartito il debito, sara' stabilito di concerto fra i Comuni e la Provincia. In caso di dissenso, decidera' la Giunta provinciale amministrativa.
tolto: Ai provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, contemplati nel presente e nel precedente articolo, e' ammesso ricorso entro trenta giorni, da parte dalla Provincia, dei Comuni, dei contribuenti, alla V sezione del Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-09;442~art5 · fonte del testo
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