I detenuti negli stabilimenti carcerari e negli stabilimenti per misure amministrative di sicurezza lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni, che hanno l'obbligo di commettere alle lavorazioni carcerarie una parte delle loro richieste, entro i limiti fissati annualmente dal Capo del Governo.

Testo vigente dal 6 giugno 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-09;547~art1 · fonte del testo