Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009. 302 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Per le Provincie e i Comuni che dopo opportuna istruzione della Commissione stessa risultino nelle condizioni previste dall'articolo 3, la Commissione dovra':

tolto: 1° Compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una modificazione del bilancio di ciascun ente, in modo da assicurare, col prestito chiesto, il completo e definitivo assetto finanziario ed amministrativo dell'ente stesso, e da assicurare, inoltre, che il provento del prestito sara' esclusivamente adoperato agli scopi enumerati nell'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, accrescendo, ove occorra, oltre i limiti legali la sovrimposta e quelle fra le tasse locali i cui massimi e minimi non siano specificati per legge: riducendo le spese tutte, comprese le obbligatorie, in modo da proporzionarle alle sue forze contributive; e vincolando alle delegazioni anche la totalita', della sovrimposta, ove le condizioni del bilancio riformato lo consentano. Il bilancio stabilito a norma della presente disposizione servira' di base alle trattative di cui all'articolo 3, senza pregiudizio pero' delle eventuali responsabilita' personali;

tolto: 2° La Commissione dovra', ai fini sovraccennati e nell'intento di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i Regolamenti (limitatamente a quanto concerne gli enti sottoposti alla tutela della Commissione stessa) provinciali, comunali e consorziali, relativi ai tributi stessi, i ruoli delle tasse comunali, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, e le linee daziarie nei Comuni chiusi, udito il parere dell'intendente di finanza sugli argomenti di sua competenza, operandone, ove occorra, o promuovendone la modificazione, a seconda che siano provvedimenti di competenza delle Autorita' locali, o di Autorita' superiori.

tolto: Le modificazioni portate in forza del presente articolo ai bilanci, alle tariffe daziarie e ai Regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate alle rappresentanze degli enti rispettivi, le quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro-proposte.

tolto: La Commissione decidera' con ordinanze motivate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-05-17;173~art7 · fonte del testo