Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' data facolta' al Governo del Re di provvedere, con Regio decreto, all'iscrizione nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio in corso, dei nuovi stanziamenti necessari per le spese dipendenti dall'esecuzione della presente legge, e a introdurre nei bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti le variazioni occorrenti per il loro assestamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art33 · fonte del testo
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