Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Articolo abrogato dalla l. 20 maggio 1985, n. 222.
Abrogato dal 3 giugno 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 3 giugno 1985. 83 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto e' costituito presso ogni Procura generale del Re delle Corti di appello un ufficio per gli affari di culto, alla diretta dipendenza del procuratore generale.
tolto: Le norme per la costituzione ed il funzionamento di tali uffici saranno stabilite con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze.
tolto: La spesa occorrente per gli uffici suddetti e' a carico dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;848~art21 · fonte del testo
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