Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli ufficiali della riserva navale destinati ai quadri mobilitabili cessano di appartenervi e sono trasferiti nei quadri onorari, quando raggiungano le eta' di 60 anni, se ufficiali superiori, di 55 anni, se del grado di tenenti di vascello ed assimilati, di 50 anni, se ufficiali subalterni, od anche quando, non avendo raggiunte le eta' suindicate, risultassero per qualsiasi motivo non idonei al servizio loro assegnato in tempo di guerra.
tolto: Se sono ufficiali di complemento, cesseranno di appartenere al relativo organico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1909-06-27;377~art15 · fonte del testo
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