Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comuni interessati, approva il programma delle opere da realizzare nelle aree portuali di Ancona e di Ravenna, idonee a potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per i traffici intermodali. Il programma di cui al comma 1 deve indicare, tenuto conto dei piani regolatori, i tipi di interventi da realizzare con priorita' in ciascuna area portuale, i tempi di attuazione ed i mezzi finanziari occorrenti.

Testo vigente dal 30 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-12-23;543~art2 · fonte del testo