Le disposizioni della presente legge si applicano:

  • 1)ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  • 2)al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato;
  • 3)ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale));
  • 4)ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale));
  • 5)((ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;))
  • 5-bis)ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Testo vigente dal 20 aprile 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2013

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 2012 al 20 aprile 2013. 1 parola tolta, 16 parole aggiunte in 4 capoversi.

2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai aggiunto: Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

3) ai consiglieri regionali aggiunto: e ai componenti della giunta regionale;

4) ai consiglieri provinciali aggiunto: e ai componenti della giunta provinciale;

5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai tolto: 50 aggiunto: 15.000 abitantitolto: .aggiunto: ;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-07-05;441~art1 · fonte del testo