Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1926 al 16 dicembre 2009. 88 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Potranno ottenere dalle Regie autorita' diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorita' militari del Regno la facolta' di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-25;551~art4 · fonte del testo
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