Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, e' disciplinato dall'articolo 115 del codice dell'ordinamento militare.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, e' disciplinato dall'articolo 115 del codice dell'ordinamento militare.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1983 al 9 ottobre 2010. 113 parole tolte, 9 parole aggiunte.
Il servizio di vigilanzatolto: , aggiunto: in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, e' tolto: affidato alla Marina militare, che provvedera' all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sara' svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il Ministro della marina mercantile e il Ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate. Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui all'articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa. Ai comandanti delle unita' di vigilanza di cui al presente articolo, e' riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale aggiunto: disciplinato dall'articolo 115 del codice dell'ordinamento militare.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-12-31;979~art9 · fonte del testo
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