Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Provvedimento abrogato dalla l. 9 gennaio 1991, n. 10.
Abrogato dal 15 luglio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1983 al 15 luglio 1991. 118 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validita' stagionale. Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, puo' altresi' autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-11-18;645~art5 · fonte del testo
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