[1]L'albo e' tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale del Re Imperatore e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

[2]Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art5 · fonte del testo