La Commissione e' composta:

  • a)di un consigliere di Corte di cassazione o magistrato di grado parificato che la presiede;
  • b)di un consigliere di Corte di appello;
  • c)di un sostituto procuratore generale di Corte di appello;
  • d)del direttore dell'ufficio per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il quale, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal magistrato che ne fa le veci;
  • e)di un funzionario delle cancellerie e segreterie di grado non inferiore al settimo. Con il decreto di costituzione della Commissione o con altro successivo possono essere nominati i componenti supplenti per i membri indicati alle lettere a), b), c) ed e), del comma precedente. Le funzioni di segretario sono esercitate da due magistrati in servizio presso il Ministero, di grado non superiore al settimo. All'ufficio di segreteria possono essere addetti tre funzioni i di cancelleria in servizio presso il Ministero, di grado nono superiore al settimo.

Testo vigente dal 27 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-22;332~art3 · fonte del testo