Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.
Abrogato dal 22 dicembre 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.
Abrogato dal 22 dicembre 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. 53 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono, secondo le circostanze, servire a dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.
tolto: Il riconoscimento delle fondazioni puo' essere concesso dall'autorita' governativa anche d'ufficio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art2 · fonte del testo
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