Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1966, n. 607.
Abrogato dal 7 agosto 1966
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1966, n. 607.
Abrogato dal 7 agosto 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1942 al 7 agosto 1966. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Alle enfiteusi, che secondo le leggi del tempo in cui furono costituite importano l'indivisibilita' degli obblighi da parte degli enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo comma dell'articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti separatamente per la durata di un decennio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N. 607
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art143 · fonte del testo
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