[1]Quando la persona giuridica e' dichiarata estinta o quando l'associazione e' sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o piu' commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.

[2]Quando lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea, la nomina puo' essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.

[3]Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

[4]In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.

Testo vigente dal 17 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art11 · fonte del testo