Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155; articolo 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; articolo 5 e articolo 11, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55; articolo 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 27, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art23 · fonte del testo