A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B. n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente

Testo vigente dal 11 settembre 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art22 · fonte del testo