Articolo abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Abrogato dal 1 luglio 1972
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Abrogato dal 1 luglio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1962 al 1 luglio 1972. 110 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca, del versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata allo Istituto prima del compimento, da parte dell'assicurato, dell'eta' di 45 anni per le donne e di 50 per gli uomini. Tuttavia, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di prosecuzione volontaria puo' essere presentata da coloro che possano far valere le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente, qualunque sia la loro eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1338~art11 · fonte del testo
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