Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1928 al 22 dicembre 2008. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli Istituti nautici privati che vengano aperti senza autorizzazione, o vengano mantenuti aperti in violazione dell'art. 12, sono chiusi d'autorita'.
tolto: Chiunque apra un Istituto nautico privato senza autorizzazione, o lo mantenga aperto in violazione dell'art. 12, e' passibile di una multa dalle 1000 alle 5000 lire. In caso di recidiva, alla multa puo' essere aggiunta la detenzione da sei giorni a tre mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-07;1349~art14 · fonte del testo
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