Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1980, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1980, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge. Ai fini della gestione di cassa, le limitazioni di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, si applicano alle autorizzazioni di spesa relative alla competenza dell'anno finanziario 1980.

Testo vigente dal 28 dicembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;647~art2 · fonte del testo