Ai sensi degli articoli 10 e 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini dell'esercizio, in via provvisoria, del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 e fino a quando lo stesso non sia approvato con legge, nell'allegata tabella A sono indicati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale e nelle allegate tabelle B e C sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980. Agli stessi fini e con gli stessi limiti di cui al comma precedente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in L. 62.126.536.976.000.

Testo vigente dal 28 dicembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;647~art1 · fonte del testo