Art. 21 — Termini per la decisione
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.
Abrogato dal 20 febbraio 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.
Abrogato dal 20 febbraio 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2005 al 20 febbraio 2021. 22 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata e' posta immediatamente in liberta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art21 · fonte del testo
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