Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia ((e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facolta' indicate nell'articolo 10, comma 1)). Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita' diversa da quella in cui l'arresto e' stato eseguito, il presidente della corte di appello puo' delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2. Se risulta evidente che l'arresto e' stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta' ((e procede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis)). Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10 ((e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, di cui si da' lettura)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). La segnalazione ((della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competente)) equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

Testo vigente dal 20 febbraio 2021

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2005 al 20 febbraio 2021. 32 parole tolte, 51 parole aggiunte.

… la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia aggiunto: e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facolta' indicate nell'articolo 10, comma 1. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita' diversa da … lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta' aggiunto: e procede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10tolto: . Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la aggiunto: e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, di cui si da' lettura. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10. La segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorita' competentetolto: . La segnalazione equivale al mandato d'arresto purche' contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art13 · fonte del testo