Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. 76 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nel caso di morte dell'usufruttuario a vita, le competenze maturate sino al giorno della morte sono pagate agli aventi ragione, che ne presentino domanda regolarmente documentata, come all'art. Quando gl'interessi dovuti non superino la somma diL. 2000, e' ammessa la prova diretta della successione ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 (comma 2°).
tolto: Ove pero' trattisi di somma inferiore alle L. 100, basta un semplice atto di notorieta' a giustificazione del diritto di successione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-12-24;750~art5 · fonte del testo
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