Art. 20
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La disposizione del capoverso dell'art. 5 della legge 29 giugno 1871, n. 339, per l'unificazione del Debito pubblico romano, e' estesa alla cancellazione delle annotazioni di ipoteche e di vincoli, gia' esistenti sulle rendite di Debito pubblico degli altri ex Stati italiani, passate sulle nuove rendite con la unificazione.
tolto: La facolta' di pronunziare la cancellazione e' deferita al tribunale del luogo ove il vincolo venne costituito, e, se sia stato costituito all'estero, alla Corte di appello di Roma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-12-24;750~art20 · fonte del testo
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