Art. 38 — Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ((e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)) Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1999, nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia. ((1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attivita' operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo))

Testo vigente dal 1 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 2003 al 1 gennaio 2021. 83 parole aggiunte.

aggiunto: Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo … fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia. aggiunto: 1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attivita' operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalita', su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art38 · fonte del testo