Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e' aggiunto il seguente: "Nei limiti delle necessita' delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresi', a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonche' alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalita' dei ricoveri residui".

Testo vigente dal 28 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art3 · fonte del testo