Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti il capo della sezione autonoma del genio civile puo' disporre, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, la esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessita', sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Testo vigente dal 28 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art2 · fonte del testo