Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1968 al 22 dicembre 2008. 411 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' cosi' sostituito: "Le domande per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti e danneggiati debbono essere presentate, entro il 31 dicembre 1968, unitamente alle perizie, al sindaco, il quale provvede alla necessaria istruttoria. Ove i lavori siano da eseguire in comuni classificati ai sensi del precedente articolo 2, le perizie debbono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica contenute nella legge 25 novembre 1962, n. 1684. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli uffici del genio civile provvedono a trasmettere ai comuni le domande di contributo e le perizie di cui al primo comma del presente articolo che siano state gia' presentate. Le domande e le perizie, con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dello ammontare del contributo. Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968. Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta al comune puo' essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo prevista alla lettera c) dell'articolo 3. Unitamente al proprio parere, l'ufficio tecnico comunale trasmette una dichiarazione dell'interessato, convalidata dal sindaco, attestante la proprieta' e la destinazione dell'immobile e la consistenza numerica dei vani prima del terremoto. L'erogazione della residua somma e' corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante. La concessione dell'anticipazione e' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga da concedersi, per cause eccezionali, dall'ispettorato generale. La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, e' subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualita' od alla dimostrazione del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, nonche' del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente articolo 3. Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni e' effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo sulle somme a tal fine accreditate dall'ispettorato generale e sulla base di mandati nominativi. Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-07-29;858~art8 · fonte del testo
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