Art. 1 — Tutela e uso delle risorse idriche
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Firenze - sezione distaccata di Empoli - con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…
Art. 1 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) - il quale dispone che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà" - in quanto - premesso che le modificazioni legislative del regime di utilizzazione o di proprietà di determinate categorie di beni, caratterizzati da pubblico interesse, non sono, di per sé, contrarie a Costituzione, sulla base dei parametri denunciati (artt. 2, 3, 42 Cost.), quando siano intervenute trasformazioni della rilevanza pubblica di tali beni e dell'interesse generale - la "pubblicità delle acque", dichiarata dalla disposizione impugnata (rientrante tra quelle di principio, ai sensi del successivo art. 33 per i fini di cui all'art. 117 Cost.), ha riguardo al regime dell'uso di un bene divenuto limitato, come risorsa comune; ed in quanto siffatta dichiarazione implica che l'interesse generale, per la qualificazione di pubblicità di un'acqua (intesa come risorsa suscettibile di uso previsto o consentito), deve pur sempre sussistere, e che esso è presupposto in linea di principio esistente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro) di uso dell'acqua, suscettibile, anche potenzialmente, di utilizzazione collimante con gli interessi generali. red.: S. Di Palma
Art. 1 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1994 al 29 aprile 2006. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1994-01-05;36~art1 · fonte del testo
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