Art. 7 — Trattamenti minimi
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1968, n. 376.
Abrogato dal 13 aprile 1968
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1968, n. 376.
Abrogato dal 13 aprile 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 13 aprile 1968. 166 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La pensione annua diretta non puo' essere inferiore a lire 144.000, per le pensioni di anzianita', e a lire 108.000, per le pensioni di invalidita'. Il predetto minimo spetta anche se superi i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione e non e', tuttavia, dovuto:
tolto: a) quando il titolare di pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di riversibilita', per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sara', corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante;
tolto: b) quando il coniuge del titolare di pensione, se uomo, sia obbligatoriamente iscritto al Fondo o goda di pensione a carico del Fondo. La misura dei trattamenti minimi di cui al precedente comma sara' variata in relazione, alle variazioni nella misura delle pensioni che interverranno in applicazione dell'articolo 24 della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 376
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art7 · fonte del testo
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