L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "L'allontanamento abusivo dal comune ((o dalla frazione di comune)) di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni e' consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza".

Testo vigente dal 13 ottobre 1982

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 1982

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1982 al 13 ottobre 1982. 5 parole aggiunte.

L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente: "L'allontanamento abusivo dal comune aggiunto: o dalla frazione di comune di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni e' consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646~art17 · fonte del testo