Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 aprile 1977

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: I coniugi non legalmente ed effettivamente separati sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta a norma degli articoli 1 e 2, primo comma, nonche' delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi, salvo quanto previsto nel terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5. Sono del pari solidalmente obbligati i figli i cui redditi a norma degli articoli 1 e 4 sono stati imputati ai coniugi o ad altro soggetto. L'imposta, le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono iscritti a ruolo nei confronti dei coniugi congiuntamente, salvo il disposto del terzo periodo del secondo comma dell'articolo 5.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art7 · fonte del testo