Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 2003 al 9 ottobre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni della presente legge si applicano solo agli ufficiali in servizio permanente e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4. Agli ufficiali che maturano il diritto al conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella del decreto di cui al comma 3, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, si provvede ad accertare e comunicare, ove si verifichino le condizioni, l'esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2002-12-30;295~art3 · fonte del testo
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