Art. 37 — Giudice di sorveglianza
Articolo abrogato dal d.l. 27 ottobre 1986, n. 700 convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1986, n. 897.
Abrogato dal 29 ottobre 1986
Articolo abrogato dal d.l. 27 ottobre 1986, n. 700 convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1986, n. 897.
Abrogato dal 29 ottobre 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1941 al 29 ottobre 1986. 47 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le funzioni del giudice di sorveglianza sono esercitate da uno o piu' magistrati militari, nominati, per la durata di un biennio, con decreto del Ministro della guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.
tolto: Nello stesso decreto e' indicata per ciascuno la sfera di competenza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 OTTOBRE 1986, N. 700 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1986, N. 897
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art37 · fonte del testo
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