Quando dalle leggi, dai decreti o dalle convenzioni internazionali e' stabilito che una pena militare o una pena detentiva comune, che possa essere inflitta per un reato militare, debba essere aumentata o diminuita per gradi, a un grado corrisponde l'aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla meta'. Se piu' sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantita' di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art3 · fonte del testo