[1]La liquidazione dell'onorario ai periti e' fatta dal giudice o dal pubblico ministero, che ha proceduto alla nomina.

[2]Se la perizia e' stata disposta nel dibattimento, la liquidazione e' fatta con ordinanza del presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero.

[3]Contro il provvedimento di liquidazione non e' ammessa impugnazione.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art24 · fonte del testo